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Faq 10

data faq: 
Misura anticorruzione o norma di riferimento: 

Misura H.2

Oggetto della faq: 

Applicazione della misura H.2 in caso di prestazioni di servizi affidati a liberi professionisti

Testo della faq: 

D. I riscontri delle dichiarazioni sostitutive di certificazione per gli incarichi di lavoro autonomo, come prescrive la misura H2, si applicano anche in capo ai liberi professionisti cui è stata affidata una prestazione di servizi ai sensi del d. lgs. 163/2006?

 

R. Bisogna valutare il tipo di affidamento che in concreto si dispone, al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento con le imprese (per le quali i controlli puntuali si applicano solo in caso di affidamenti di lavori di valore superiore a € 200.000 e di forniture di beni e servizi di valore superiore a € 40.000 - cfr misura B.6).

La Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione 15/2/2013, n. 51 infatti individua dei criteri per distinguere gli incarichi di consulenza/lavoro autonomo dagli appalti di servizi. I criteri sono di due tipi: oggettivo (natura della prestazione) e soggettivo (soggetto giuridico destinatario della prestazione).

 

La collaborazione autonoma è assimilata al contratto d’opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del cod. civ. e rappresenta una species del genus del contratto di lavoro. Tale tipo negoziale comprende l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. Nel contratto d’opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un’obbligazione di mezzi (in cui è dovuta esclusivamente un'attività lavorativa, conforme ai dati standard di diligenza e perizia), che di un’obbligazione di risultato (in cui è dovuta una produzione di un'opera o di un servizio che rappresentano il risultato dell'attività).

 

Nel contratto d’appalto invece l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con l’assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione. Nel’appalto oggetto della prestazione non potrà mai essere una prestazione di mezzi, ma sempre di risultato. Pertanto le norme in materia di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall’unicità, dalla singolarità, puntualità dell’incarico e dalla determinatezza dell’arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare il contratto quale consulenza e/o collaborazione autonoma.

La misura H.2 pertanto si applica esclusivamente nel caso di contratti di lavoro autonomo come sopra qualificati, in quanto la scelta del relativo contraente si presta ad essere maggiormente basata sule caratteristiche soggettive di controparte e quindi caratterizzata da un più elevato tasso di discrezionalità.