Ha competenza per:
- Procedimenti amministrativi sanzionatori in materia agro-ambientale;
- Protocolli di legalità: promozione e sviluppo di reti interistituzionali con le Polizie statali e locali in materia di vigilanza ambientale.
Informazioni al cittadino
Come fare per:
PRESENTARE UNA DIFESA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Il trasgressore e l'obbligato in solido che hanno ricevuto un verbale di contestazione di sanzione amministrativa in materia agro-ambientale possono presentare una memoria difensiva indirizzata al Servizio Legalità, Protocolli e Sanzioni della Città Metropolitana di Venezia entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale:
- tramite PEC all'indirizzo protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
- in formato cartaceo a mezzo raccomandata A.R.
- in formato cartaceo presso l'Ufficio del Servizio Protocollo e Archivio negli orari di apertura al pubblico indicati nella pagina del servizio
CHIEDERE DI ESSERE SENTITI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Il trasgressore e l'obbligato in solido che hanno ricevuto un verbale di contestazione di sanzione amministrativa in materia agro-ambientale possono fare richiesta di audizione personale al Servizio Legalità, Protocolli e Sanzioni della Città Metropolitana di Venezia , entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale, presentandola:
- tramite PEC all'indirizzo protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
- in formato cartaceo a mezzo raccomandata A.R.
- in formato cartaceo presso l'Ufficio del Servizio Protocollo e Archivio negli orari di apertura al pubblico indicati nella pagina del servizio
CHIEDERE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Il trasgressore o l'obbligato in solido che hanno ricevuto un'ordinanza ingiunzione per l'applicazione di una sanzione amministrativa in materia agro-ambientale possono chiederne il pagamento rateale, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, utilizzando il seguente modulo e presentandolo:
- tramite PEC all'indirizzo protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
- in formato cartaceo a mezzo raccomandata A.R.
- in formato cartaceo presso l'Ufficio del Servizio Protocollo e Archivio negli orari di apertura al pubblico indicati nella pagina del servizio
FARE OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE
Nei confronti del provvedimento finale ai sensi dell’art. 22 della legge 689/1981 contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca può essere proposta opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Tale opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Verifica e aggiornamento dati: 27/05/2026
