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Elezioni Trasparenti

Art. 1, comma 15, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 - "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici)" 

Qui il link ai documenti dei candidati della lista n.1 "Insieme per la Città Metropolitana"

Qui il link ai documenti dei candidati della lista n.2 “Le Città di Venezia”

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”), all’articolo 1, commi 14 e 15 prevede quanto segue:

“14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale (…) rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.”

La pubblicazione deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per lista e per cognome e nome del singolo candidato. Il mancato adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte dei partiti e movimenti politici comporta, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 3/2019, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 12.000 a euro 120.000) da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. La stessa, con apposito parere, ha precisato che per le liste civiche ritiene sanzionabili i delegati di lista.

In ottemperanza a quanto riportato, si segnala a tutti i soggetti interessati alla prossima consultazione elettorale per il rinnovo della carica dei Consiglieri della Città metropolitana di Venezia, che i partiti e i movimenti politici nonché le liste che presentino candidati, dovranno pubblicare sul proprio sito internet, entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni (27 settembre 2026):

a) il curriculum vitae fornito dai loro candidati;

b) il certificato penale di ciascun candidato rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

I medesimi documenti ovvero il link richiamante il sito presso cui sono stati pubblicati, dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana di Venezia entro 30 settembre p.v., dovendo quest’ultima provvedere alla loro pubblicazione il 7° giorno antecedente la data delle elezioni in apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet della Città metropolitana di Venezia (4 ottobre 2026).

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione dei curriculum dei candidati imposti dalla Legge n.3/2019 si precisa, come tali documenti vengono raccolti con l’esclusiva finalità di rispondere all’obbligo normativo di pubblicazione, ogni singolo candidato ha quindi piena e assoluta libertà di inserire nel proprio curriculum i dati che ritiene più idonei avuta contezza ed essendo stati debitamente informati che gli stessi vengono raccolti ad esclusivo fine di pubblicazione e quindi di diffusione. Il Titolare del trattamento comunica che non procederà ad alcun oscuramento dei contenuti dei curriculum dei candidati per rispettare il diritto di ognuno di rendere note all’elettorato le informazioni personali desiderate. A fronte di informazioni che si ritenga di non voler sottoporre a diffusione il candidato deve astenersi dal riportarle all’interno del curriculum oggetto di pubblicazione da parte dell’Ente. 

Informativa privacy

Si allega il modulo di richiesta del certificato casellario ad uso candidatura elettorale presso l’Ufficio Locale del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di appartenenza

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